Sicurezza e manutenzione: l’amministratore di condominio è responsabile degli infortuni degli operai?

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Analizziamo le responsabilità dell’amministratore durante i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria del condominio.

In alcuni casi specifici il condominio può essere considerato un vero e proprio luogo di lavoro in cui l’amministratore ricopre diversi livelli di responsabilità a seconda della situazione.

Per garantire la sicurezza del condominio come luogo di lavoro o zona di accesso alle parti comuni, è obbligatorio che vengano rispettate le disposizioni in tema di salute e sicurezza definite dal D.lgs. 81/08. Difatti, nel caso in cui all’interno del condominio vi siano figure che lavorino come dipendenti del condominio, ad esempio l’addetto alla portineria, il giardiniere, l’addetto alle pulizie etc., l’amministratore ricopre le vesti di datore di lavoro e, in quanto tale, ha l’obbligo di rispettare le norme relative alla prevenzione e protezione, ovvero la nomina di un medico competente e di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel caso in cui, invece, l’amministratore di condominio affidi le opere di manutenzione delle parti comuni a terzi, viene identificato come committente, pertanto è tenuto a cooperare con gli altri soggetti coinvolti per coordinare al meglio gli interventi previsti e la protezione e prevenzione dei rischi. Pertanto, sia nel caso in cui egli si affidi ad un lavoratore autonomo, ad un’unica impresa oppure a più soggetti, avrà l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei fornitori richiedendo la documentazione di conformità alle norme del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; inoltre dovrà redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza), nominare il coordinatore per la sicurezza (nel caso di più imprese coinvolte) e infine verificare che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza.

A tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n.25540/2017, stabilisce che l’amministratore di condominio è ritenuto responsabile nel caso in cui non siano stati svolti i controlli previsti per legge.

Si evince, quindi, come l’amministratore, configurandosi come committente di un appalto, abbia il compito di supervisionare e vigilare affinché i fornitori rispettino le normative del caso. Il ruolo di committente dei lavori implica, quindi, la verifica in via preventiva delle modalità e dei mezzi di lavoro.

Di conseguenza, nel caso in cui dovessero accidentalmente verificarsi circostanze di infortunio degli operai sul lavoro o, nel peggiore dei casi, cosa purtroppo già accaduta, un operaio dovesse perdere la vita a causa di mancato rispetto delle norme di protezione e prevenzione dei rischi, l’amministratore sarà chiamato a rispondere penalmente dell’accaduto.

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