Ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio

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Approfondiamo di seguito le novità riguardanti la ripartizione delle spese di riscaldamento in ambito condominiale.

L’arrivo della stagione autunnale porta con sé le prime giornate fredde ed il desiderio di riaccendere i termosifoni. In alcune zone d’Italia questi sono stati già riattivati dal 15 ottobre, mentre in altre regioni italiane la data di accensione è quella del 15 novembre. A tal proposito, però, è bene approfondire e informarsi sulle novità del 2020 relative alle spese di riscaldamento in condominio.

Il Decreto Legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, in vigore dal 29 luglio, ha introdotto modifiche e novità riguardo la ripartizione delle spese energetiche degli edifici condominiali serviti da impianto centralizzato o da teleriscaldamento/teleraffreddamento. Cambiano, quindi, le regole che riguardano i parametri della ripartizione.

La novità più importante dal D.lgs. 73/20 riguarda l’eliminazione di ogni riferimento alla norma UNI 10200, la quale aveva creato problemi e squilibri in riferimento alla ripartizione delle spese. Difatti, a tal proposito, il D.lgs. 73/20 modifica i criteri di ripartizione e stabilisce che le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento e l’utilizzo domestico di acqua calda, vanno ripartite tra i condòmini attribuendo una quota del 50% ai prelievi volontari, ovvero la quantità effettiva prelevata da ciascun condomino. Il restante 50% degli importi, ovvero quelli involontari, può essere suddiviso in base ai millesimi, ai metri quadri o i metri cubi utili, oppure in base alle potenze installate. Queste disposizioni sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali nei quali, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, sia già stata effettuata la relativa suddivisione delle spese.

Le altre novità introdotte dal D.lgs. 73/20 riguardano anche la fatturazione e i contatori.  Per ciò che concerne la fatturazione dei consumi, i soggetti identificati dagli utenti (spesso si tratta degli stessi amministratori di condominio) devono provvedere a fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili sulla fatturazione e sui consumi effettivi, inoltre, i clienti, qualora lo preferissero, devono poter ricevere fatture e bollette elettronicamente. Per quanto riguarda i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto, infatti l’obiettivo è quello di arrivare entro il 1° gennaio 2027 a poter effettuare la lettura a distanza di tutti i contatori.

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