Ripartizione delle spese in condominio per le canne fumarie

canne fumarie in condominio

Come si ripartiscono, in ambito condominiale, le spese relative all’installazione e alla manutenzione delle canne fumarie? Approfondiamo la tematica.

Come ben sappiamo, la canna fumaria è il tubo attraverso il quale vengono espulsi tutti i fumi prodotti all’interno di un locale. In ambito condominiale, la canna fumaria può essere installata a sevizio dell’impianto di riscaldamento centralizzato oppure può essere installata a servizio dell’impianto appartenente ad una singola unità immobiliare. Chiaramente, nel primo caso descritto la canna fumaria rientra tra quelle che sono considerate le parti comuni, nel secondo caso, invece, è di proprietà esclusiva del proprietario che ne fa uso.

La distinzione appena fatta è molto importante per capire chi si deve far carico delle spese di manutenzione, installazione o eventuale sostituzione della canna fumaria. Difatti, nel caso in cui la canna fumaria fosse di proprietà esclusiva di un singolo condomino, tutte le spese derivanti dovranno essere sostenute da colui che ha realizzato l’opera, quindi dal singolo condomino che ne fa uso.

Nel caso di canna fumaria condominiale tutte le spese inerenti ad essa sono soggette alle decisioni dell’assemblea di condominio e devono, quindi, essere sostenute da tutti i condòmini. Nello specifico, la ripartizione delle spese di installazione, manutenzione, pulizia e sostituzione della canna fumaria condominiale avviene in base a quanto previsto dalla tabella millesimale generale, perciò le spese si dividono in base ai millesimi di proprietà.

Difatti, l’art. 1123 del codice civile, rubricato “Ripartizione delle spese”, stabilisce che:

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Può accadere che l’assemblea deliberi il passaggio da canne fumarie singole a una canna fumaria comune. In tal caso la decisione è vincolante per i soli condòmini favorevoli a questo passaggio, pertanto la relativa ripartizione delle spese avverrà solo tra gli stessi condòmini favorevoli. Si tratta del cosiddetto caso del condominio parziale, ovvero della partecipazione al condominio di un bene che riguarda solo un gruppo di condòmini.

Se la canna fumaria, quindi, serve solo a una parte dei condòmini, non solo le spese, ma anche tutte le decisioni inerenti agli interventi da eseguire sulla canna fumaria ricadranno solo sul gruppo interessato. Per questo motivo, infatti, verrà a configurarsi un’assemblea parziale alla quale parteciperanno solo i condòmini interessati. In tal caso, la ripartizione delle spese dovrà avvenire tra i condòmini interessati sempre sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diverse convenzioni o tabelle d’uso.

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