Ripartizione delle spese di manutenzione del giardino condominiale

giardino condominiale

Come si ripartiscono le spese legate alla presenza di un giardino in un contesto condominiale? Quando si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria? Approfondiamo la tematica.

Tra le parti comuni di un condominio rientra indubbiamente, qualora ve ne fosse la presenza, anche il giardino condominiale. Pur trattandosi di un’area comune, il giardino si differenzia dal cortile condominiale in quanto mentre quest’ultimo rappresenta uno spazio che può essere utilizzato ad esempio per il parcheggio o per il transito di autoveicoli e garantisce luce e aria alle unità immobiliari che vi si affacciano, il giardino condominiale è un’area verde la cui destinazione d’uso è, appunto, la coltivazione di alberi, piante e fiori. Naturalmente uno stabile dotato di giardino condominiale viene di conseguenza arricchito e impreziosito in termini di decoro architettonico.

Ad ogni modo, trattandosi di una parte comune anche l’uso del giardino condominiale, così come quello del cortile, è regolato dall’art. 1102 del codice civile, il quale, al comma 1, dispone che:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Da ciò si evince quindi che ogni condomino ha diritto all’utilizzo del giardino condominiale a patto di non ledere il pari diritto d’uso spettante agli altri condòmini.

Per quanto concerne la tematica delle spese legate alla manutenzione del giardino condominiale, bisogna distinguere tra gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Quando si parla di manutenzione ordinaria, si fa riferimento ad interventi come il taglio dell’erba, la potatura di alberi piante e fiori, la gestione e la pulizia del giardino e l’abbattimento di piante malate o mal ridotte. Di conseguenza, tra le spese che rientrano in quella che viene considerata manutenzione ordinaria, vi è anche il compenso per la ditta o il giardiniere che si occupa della manutenzione del giardino condominiale, così come la spesa relativa all’acqua utilizzata per l’irrigazione. L’amministratore di condominio, per ciò che riguarda la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, non è tenuto a chiedere l’autorizzazione all’assemblea, pertanto è libero di procedere in modo autonomo.

Diverso è il discorso per quelli che vengono considerati interventi di manutenzione straordinaria. In tal caso si parla, ad esempio, dell’intervento di trasformazione di una parte del giardino in uno spazio dedicato al parcheggio o ad un’area giochi per bambini o dell’acquisto di nuove piante, fiori o alberi da piantare. Per questa tipologia di interventi l’amministratore di condominio è tenuto a chiedere sempre l’autorizzazione dell’assemblea e, a tal proposito, per la delibera di tali interventi è necessario ottenere i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Quando si parla di giardino condominiale, però, non si può tralasciare anche la casistica relativa agli interventi urgenti quali, ad esempio, la messa in sicurezza di alberi pericolanti. In questo caso l’amministratore di condominio, data l’urgenza e la tempestività con cui dovrà agire, non è tenuto a richiedere l’autorizzazione dell’assemblea, anche se è importante riferire quanto accaduto durante la prima assemblea utile, mettendo a conoscenza i condòmini dei fatti e delle ragioni che l’hanno portato a dover prendere una determinata decisione.

Detto ciò, le spese di manutenzione del giardino condominiale ricadono su tutti i condòmini proprio perché si tratta di una delle parti comuni dell’edificio, e queste vanno suddivise in proporzione alle quote millesimali di proprietà, ammesso che il regolamento condominiale contrattuale non imponga un criterio di ripartizione diverso.

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