
L’amministratore di condominio, così come altri professionisti, ha l’obbligo di aggiornarsi annualmente entro la data dell’8 ottobre. Ma vediamo cosa rischiano gli amministratori che non rispettano tale adempimento.
Con la Legge n. 220 del 2012, Riforma del Condominio, tra le varie novità è stato introdotto l’art. 71-bis disp. att. c.c. che ha stabilito una serie di requisiti ai quali è necessario attenersi per svolgere la professione di amministratore di condominio.
La suddetta normativa ha introdotto due obblighi molto importanti per gli amministratori:
- la partecipazione ad un corso di formazione iniziale;
- l’effettuazione di una formazione periodica con cadenza annuale attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionali.
Per svolgere la professione di amministratore di condominio è, quindi, necessario adempiere a questi due obblighi fondamentali, poiché, qualora non fosse così andrebbe incontro a una violazione della legge.
In riferimento ai due obblighi appena citati, questi sono validi solo quando a svolgere l’incarico di amministratore di condominio è un soggetto terzo o una società, poiché, se il ruolo di amministratore viene delegato ad uno dei condòmini che vive nello stabile amministrato, la formazione non è necessaria a livello legislativo.
Bisogna però chiarire che viste le varie responsabilità civili e penali che riguardano la professione dell’amministratore di condominio, è sempre consigliabile dare questo incarico ad un professionista che sia stato adeguatamente formato a svolgere tale ruolo e, soprattutto, che si aggiorni costantemente, proprio perché la normativa condominiale è sempre in evoluzione.
Da un punto di vista normativo la formazione iniziale è regolata dall’art. 5, comma 1 del Decreto Ministeriale del 13 agosto 2014 n. 140, il quale stabilisce che: “Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.”
Mentre, per ciò che concerne la formazione periodica annuale, sempre l’art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 agosto 2014 n. 140, comma 2, prevede che:
Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
A tal proposito, è bene chiarire che la cadenza annuale va dal 9 ottobre di ogni anno fino all’8 ottobre dell’anno successivo.
In qualsiasi momento l’assemblea di condominio ha il potere di richiedere all’amministratore dello stabile, l’esibizione dei relativi attestati che vengono rilasciati per la formazione iniziale e per quella periodica, proprio per constatare il corretto adempimento di tali obblighi da parte del professionista scelto.
Difatti, un condominio non potrà mai dare l’incarico di amministratore a colui che non si dimostra in regola con gli adempimenti citati, poiché, qualora ciò accadesse, la nomina sarà nulla o annullabile, in quanto si tratterebbe di un soggetto sfornito, sin dal principio, dei requisiti imposti dalla legge.
Inoltre, qualora l’amministratore incaricato non frequentasse i corsi di aggiornamento periodici, perciò non fornisse all’assemblea la documentazione necessaria per attestate l’aggiornamento, i condòmini potranno rivolgersi al Tribunale per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore non in regola.
Sicuramente, il controllo che oggigiorno viene esercitato dai condòmini, sempre più informati e consapevoli dei propri diritti, è il modo più immediato per far venire a galla eventuali gravi irregolarità in capo all’amministratore incaricato, proprio per questo motivo è davvero consigliabile rispettare gli obblighi previsti dalla legge.
In conclusione, è bene sottolineare anche che l’aggiornamento professionale periodico, diventando anche obbligo legislativo, interessa in modo trasversale tutti gli amministratori di condominio, perciò anche quelli che svolgono la professione da prima che tale legge entrasse in vigore.
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