Pulizia delle scale condominiali: ruolo dell’amministratore e ripartizione delle spese

pulizia delle scale condominiali

La pulizia delle scale in condominio è fondamentale, poiché trattasi di uno degli spazi comuni più utilizzati dai condòmini stessi e dai visitatori dell’edificio. Ma chi sceglie l’impresa di pulizie? E come vanno suddivise le spese?

La tematica delle pulizie delle parti comuni all’interno di un condominio, è sempre molto dibattuta, perciò è necessario cercare di fare un po’ di chiarezza da un punto di vista legislativo.

Innanzitutto, è bene soffermarsi sui poteri dell’amministratore di condominio. L’articolo 1130 del codice civile stabilisce quali sono i poteri dell’amministratore e tra i vari punti elencati che attengono al suo ruolo vi è l’amministrazione ordinaria delle parti comuni e l’esercizio dei servizi comuni del condominio. Ciò implica, quindi, che in alcuni casi l’amministratore può prendere delle decisioni in modo autonomo, ovvero senza preventiva deliberazione dell’assemblea, ed è proprio in questo contesto che rientra anche la stipula dei contratti necessari alla manutenzione e alla gestione ordinaria delle parti comuni, quindi anche i contratti inerenti alla pulizia dell’edificio.

Pertanto, dal canto suo l’amministratore può scegliere, secondo personali valutazioni, l’impresa di pulizie e firmare con questa il contratto di appalto, viceversa i condòmini sono tenuti in ogni caso a pagare la propria quota di competenza.

A tal proposito, difatti, la ripartizione delle spese per la pulizia ordinaria delle scale va ripartita non in base ai millesimi di proprietà, bensì in base all’altezza del piano in cui è ubicato l’appartamento. Ciò significa che, ad esempio, il proprietario di un grande appartamento sito al primo piano, pagherà meno del proprietario di un appartamento più piccolo sito all’ultimo piano.

Chiaramente, resta ferma la possibilità per l’assemblea, di approvare le tabelle d’uso e/o delle scale, redatte da tecnici abilitati e pensate per la ripartizione delle sole spese ordinarie di scale o ascensori.

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione delle spese per la manutenzione straordinaria del vano scale o la sostituzione di queste ultime, la legge prevede una ripartizione mista, ovvero queste sono suddivise per metà in base al criterio dell’altezza del piano e per metà in base ai millesimi di proprietà. In questo caso, i proprietari di appartamenti di grandezze diverse, posti sullo stesso piano, pagheranno quote differenti. Questo criterio è modificabile solo all’unanimità dei condòmini.

Parlando, invece, di spese relative alle pulizie, all’illuminazione o alla tinteggiatura, come già spiegato, queste sono da ripartire in base all’altezza di ciascun piano dal suolo e questo tipo di criterio è modificabile attraverso l’assemblea condominiale, con delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

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