Il corso di aggiornamento online di Italia Didacta approfondisce vari temi tra cui quello delle responsabilità penali dell’amministratore in caso di mancata presentazione del rendiconto e permette l’acquisizione di n. 4 crediti formativi professionali, validi per l’aggiornamento annuale.
Come ben sappiamo, l’amministratore di condominio è una figura professionale attorno alla quale gravitano diversi tipi di responsabilità, sia in ambito civile e sia in ambito penale.
Nella maggior parte dei casi le responsabilità in capo all’amministratore di condominio sono di tipo civile, ma vi sono alcune circostanze in cui il professionista può incorrere in responsabilità penali, soprattutto per condotte di tipo omissivo causate dal non rispetto di doveri stabiliti dalle norme civilistiche o di altra fonte utili a garantire la buona gestione di un condominio.
Con la Riforma del Condominio, legge n. 220/2012, è stato introdotto l’art. 1129 c.c., il quale stabilisce alcune circostanze che porterebbero alla revoca dell’amministratore, tuttavia queste non sono da ritenersi esaustive, poiché la mala gestio sussiste ogni qualvolta l’amministratore svolge il proprio incarico con condotte non rispondenti all’interesse comune dei rappresentati, violando così il dovere di diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1710 c.c.).
Per quanto riguarda le responsabilità penali dell’amministratore, la casistica è naturalmente molto ampia, ma si potrebbe dire, in generale, che l’amministratore è penalmente responsabile quando non osserva le normative previste dalla legge o quelle inerenti alla pubblica sicurezza, non interviene per evitare che si creino situazioni di pericolo, viola la privacy dei condomini, presenta un rendiconto non veritiero o si appropria di somme versate dai condòmini per pagare i terzi o ancora gestisce malamente tutto ciò che concerne l’aspetto contabile del condominio.
E proprio a proposito della gestione contabile di un condominio, l’amministratore può incorrere in una responsabilità penale anche quando viene meno all’obbligo di rendicontazione della propria attività al termine dell’incarico.
Da un punto di vista normativo, per quanto riguarda l’obbligo dell’amministratore di redigere il rendiconto relativo alla propria gestione, l’art. 1130 c.c. stabilisce che è obbligatorio “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.” Nel caso in cui ciò non accadesse, l’amministratore andrà incontro ad una grave inadempienza che può comportare la revoca per giusta causa.
Un’ulteriore specifica normativa inerente all’obbligazione di rendiconto dell’amministratore, è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1130-bis, comma 1, ultimo periodo e 1375 c.c. (presidio generale della buona fede esecutiva nei rapporti contrattuali), dal quale si evince il dovere di mettere a disposizione dei condomini, nonché dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari che ne facciano richiesta (in ogni tempo – dunque, indipendentemente dall’approvazione del “bilancio” consuntivo – e senza che occorra giustificare le ragioni di tale richiesta), i documenti giustificativi di spesa. Chiaramente, a tale dovere corrisponde la facoltà, in capo agli interessati, di estrarne copia a proprie spese.
Per approfondire al meglio la tematica, analizzata anche attraverso alcune sentenze, Italia Didacta propone un nuovo corso di aggiornamento online dal titolo “Il rilievo penale della mancata rendicontazione della gestione condominiale da parte dell’amministratore”, tenuto dall’Avv. Alessia Laterza.
All’interno del corso online verranno affrontate anche altre importanti tematiche, quali un approfondimento sul lastrico solare in quanto bene di proprietà condominiale (salvo diverso titolo), l’evizione parziale dell’acquisto in caso di esperimento vittorioso dell’azione reale volta al ripristino dello «status quo ante» della cosa comune e il furto in appartamento condominiale nel caso in cui fosse stato agevolato dalla presenza di ponteggi.
Il corso di aggiornamento online permetterà al corsista, previo superamento dell’esame finale, di conseguire n° 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento annuale obbligatorio.
Per maggiori informazioni, cliccare sul seguente link: https://www.italiadidacta.com/corso/il-rilievo-penale-della-mancata-rendicontazione-della-gestione-condominiale-4-crediti/.