Lo scioglimento del condominio: ecco il corso di Italia Didacta

Italia Didacta propone un corso di aggiornamento online per Amministratori di Condominio sulla tematica dello scioglimento del condominio. Il corso è tenuto dal Dott. Roberto Bonasia.

Quando si parla di scioglimento del condominio si fa riferimento alla situazione in cui i proprietari di uno o più edifici decidono di sciogliere un intero complesso in diversi edifici costituenti autonomi e separati condomini. Creando, quindi, unità condominiali distinte e separate, la gestione di esse diventa più organizzata e semplice da organizzare, soprattutto nei casi in cui vi sia un grande complesso condominiale formato da diversi proprietari.

Lo scioglimento del condominio è però possibile solo per gli edifici che presentano caratteristiche di autonomia da un punto di vista strutturale, ovvero hanno i requisiti d’indipendenza necessari per costituirsi in condomini separati, anche se alcune parti restano in comune tra loro (ad esempio hanno un cortile in comune). Pertanto, legalmente parlando, diversi corpi di fabbrica o anche ali distinte di uno stesso edificio possono sciogliersi se soddisfano il requisito di autonomia strutturale, viceversa, se le parti risultano strutturalmente legate, non è possibile lo scioglimento delle stesse.

L’ipotesi relativa allo scioglimento del condominio è contemplata dall’art.61 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile il quale stabilisce che: “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.”

Lo scioglimento, in questo caso, è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art.1136 cc ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e, quindi, occorrano opere per la diversa sistemazione dei locali, l’art.62 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che lo scioglimento venga deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal comma 5 all’art.1136 del Codice Civile, ovvero la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

Nel caso in cui l’assemblea non riesca a trovare un accordo in merito allo scioglimento, è possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento giudiziale del condominio.

Il tema dello scioglimento del condominio è fondamentale per un amministratore condominiale, pertanto per approfondire in modo dettagliato l’argomento e per acquisire gli strumenti necessari per affrontare questo tipo di situazioni al meglio, Italia Didacta offre un corso di aggiornamento online tenuto dal Dott. Roberto Bonasia.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verranno conferiti al corsista n°2 crediti formativi ed il relativo Attestato nominativo di superamento del corso.

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