Il lastrico solare di un edificio può essere di uso comune o esclusivo, pertanto, la ripartizione delle spese andrà fatta seguendo criteri diversi.
Il lastrico solare in condominio non è altro che l’intera copertura superiore dell’edificio e, a differenza del tetto, è costituito da una superficie piana, pertanto tranquillamente calpestabile. Il lastrico solare può essere anche pavimentato, inoltre, si differenzia da una terrazza in quanto è privo di una ringhiera o di un parapetto che consenta l’affaccio.
Il lastrico solare può essere proprietà di tutti i condòmini, quindi parte comune dell’edificio, oppure ad uso esclusivo di uno o più condòmini. Nel caso in cui fosse di proprietà e uso comune, tutti i condòmini potranno utilizzarlo in modo eguale, ma senza alterarne la destinazione d’uso, se, invece, il lastrico è di uso esclusivo, tale area verrà utilizzata solo da uno o un gruppo di condòmini.
Questa distinzione è fondamentale ai fini del criterio utilizzato per la ripartizione delle spese. Difatti, a seconda dell’uso comune o esclusivo del lastrico solare, la ripartizione delle spese per la manutenzione viene fatta diversamente.
Se il lastrico solare è di proprietà e uso comune, la divisione delle spese viene fatta tra tutti i condòmini in proporzione ai rispettivi millesimi, così come stabilito dall’art. 1123 del codice civile e, naturalmente, andrà a coinvolgere solo i proprietari compresi nella linea verticale cui il lastrico serve come copertura.
Pertanto, in questo caso, la ripartizione delle spese segue il criterio generale di conservazione delle parti e del bene comune indicato nell’art. 2051 del codice civile.
Lo scenario cambia se, invece, il lastrico solare è di uso esclusivo. In tal caso la ripartizione delle spese avviene seguendo quanto esplicitato nell’art. 1126 del codice civile:
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Pertanto, come esplicitato nella suddetta norma, i due terzi delle spese sono da ripartire tra tutti i condòmini cui il lastrico funge da copertura, in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, mentre, il restante un terzo della spesa è a carico del proprietario o del gruppo di proprietari che hanno l’uso esclusivo del lastrico solare.