Molto spesso i condòmini lamentano di non riuscire a comunicare con il proprio amministratore di condominio, ma in quali casi l’amministratore ha l’obbligo di dover rispondere alle richieste?
La mancanza di comunicazione con l’amministratore di condominio è una delle problematiche più comuni per i condòmini, i quali, purtroppo, molto spesso si ritrovano ad avere problemi nel riuscire a stabilire un “contatto” con il proprio amministratore di condominio.
Ci sono alcuni casi, previsti dalla legge, in cui l’amministratore di condominio ha l’obbligo di rispondere alle richieste formulate dai condòmini, per esempio: nel caso di
- richieste di convocazione dell’assemblea per la deliberazione di innovazioni (art. 1120, secondo comma del codice civile);
- richieste di attestazione dello stato dei pagamenti e delle liti in corso (art. 1130 n.8 c.c.);
- richieste di convocazione dell’assemblea per deliberare in merito alla sua revoca (art. 1129, dodicesimo comma, c.c.);
- richiesta di copia dei registri condominiali e/o del regolamento di condominio (art. 1129, secondo comma, 1130 n. 6 c.c.) ed infine
- richieste di accesso e copia dei documenti giustificativi (1130-bis c.c.)
Inoltre, l’amministratore è obbligato a corrispondere ai condòmini tutte le volte in cui ciò è considerato necessario, come ad esempio di fronte alla segnalazione di guasti o danni alle parti comuni.
L’inadempimento da parte dell’amministratore rispetto alle situazioni sopra citate, comporta una grave irregolarità nella sua gestione, pertanto esso potrebbe andare incontro ad una revoca del mandato anche su ricorso da parte di un solo condomino all’Autorità Giudiziaria.
In riferimento a quanto detto sino ad ora, è consigliabile che i condòmini utilizzino sempre la forma scritta di comunicazione, che sia via fax, pec o raccomandata, in modo da poter tenere traccia delle richieste inviate e, nel caso in cui dovesse servire, poter dimostrare che l’amministratore ha davvero ricevuto le varie richieste inoltrate e le ha consapevolmente ignorate.
Naturalmente, prima di rivolgersi ad un giudice, è comunque opportuno inviare all’amministratore una formale diffida a rispondere, anche rivolgendosi ad un legale, in modo che la richiesta possa avere maggiore efficacia persuasiva.