L’agente immobiliare può fare l’amministratore di condominio?

agente immobiliare può fare amministratore

La questione dell’eventuale compatibilità tra la professione di amministratore di condominio e quella di agente immobiliare è una delle più dibattute in ambito immobiliare. Approfondiamo l’argomento.

Una delle domande più frequenti poste da coloro che operano nel campo dell’immobiliare è quella relativa alla possibile compatibilità tra la professione dell’agente immobiliare e quella dell’amministratore di condominio.

Per riuscire a capire meglio la questione, è necessario ricollegarci alla Legge europea 2018 poiché da questa è scaturita successivamente la Legge del 3 maggio 2019, n. 37 attraverso la quale è stato modificato l’art. 5, comma 3, legge n. 39/1989.

In tal senso, visto che la Legge europea 2018 aveva aperto alcuni scenari sull’argomento, la legge che ne è poi scaturita ha introdotto una nuova disciplina riguardo l’incompatibilità tra le imprese di mediazione, difatti, la modifica attuata al citato comma 3, art. 5 della legge n. 39/1989 ha stabilito che:

L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

A seguito di tale modifica, si è espresso anche il Mise con la Circolare 3719/C del 10.5.2019 prot. 107259, stabilendo l’incompatibilità nelle seguenti ipotesi:

a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;

b) attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;

c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Pertanto, dal chiarimento del Mise, si evince come permanga l’incompatibilità tra le due attività professionali, sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico, ovvero l’ipotesi di incompatibilità citata nella lettera “a”, sia ove l’attività di amministratore di condominio venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, quindi l’ipotesi citata dalla lettera “c”, ed infine l’incompatibilità tra le due professioni rientra anche nella casistica citata dalla lettera “d”, poiché vi sarebbe un evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita o acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio.

A fine nota, il Mise evidenzia inoltre che:

lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazioni di cui alla ridetta legge n.39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa.

Carrello
Torna in alto