Italia Didacta: nuovo corso di aggiornamento online sulla Riforma Cartabia in ambito condominiale

Riforma Cartabia in ambito condominiale

La Riforma Cartabia introduce alcune novità nel procedimento di mediazione condominiale. Il corso online di Italia Didacta permetterà l’acquisizione di 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento obbligatorio annuale.

La Riforma Cartabia, ovvero la riforma della giustizia prevista dal d.lgs. 149/2022, tra le varie modifiche previste nell’ambito della giustizia, ha apportato alcune modifiche anche riguardo gli adempimenti dell’amministratore di condominio nella mediazione condominiale.

Per comprendere il motivo per cui, tra i vari interventi previsti di riforma del processo civile e penale, alcuni impattano in termini di responsabilità sul ruolo dell’amministratore di condominio nell’ambito della mediazione, è utile evidenziare che attualmente le procedure di mediazione condominiale sono tra le più lunghe e complesse e nella maggioranza dei casi si concludono con esito negativo.

La Riforma Cartabia mira, quindi, a velocizzare i tempi del Processo Civile intervenendo sull’iter processuale e sulla digitalizzazione dei processi e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Di conseguenza, il legislatore ha riconosciuto alla figura dell’amministratore di condominio un ruolo molto più autonomo attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter che va ad arricchire la normativa dedicata alla mediazione civile e commerciale contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010.

Nello specifico, l’art. 5-ter che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2023 e che va ad integrarsi al preesistente art. 71 quater delle disposizioni attuative del codice civile, prevede che:

L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

L’art. 71 quater disp. att. c.c. è stato, inoltre, modificato con l’abrogazione dei commi secondo, quarto, quinto e sesto, mentre il terzo comma è stato modificato e prevede che:

le parole «previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

Pertanto, ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le precedenti disposizioni, ovvero quelle anteriormente vigenti, mentre per i procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023, si applicano le nuove disposizioni previste dal D.lgs. n. 149/2022.

In base alla nuova normativa, quindi, l’amministratore di condominio potrà partecipare al procedimento di mediazione anche in assenza della delibera assembleare, la quale verrà casomai interpellata in un secondo momento, quindi nel caso di una proposta conciliativa del mediatore o nel caso in cui emerga un accordo di conciliazione.

Il corso di aggiornamento online proposto da Italia Didacta e tenuto dall’Avv. Giovanna Renna, approfondirà varie tematiche come: la conciliazione obbligatoria nelle controversie condominiali, le novità normative introdotte dalla Riforma Cartabia, le materie oggetto di mediazione obbligatoria, la procedura di mediazione e le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale.

Il corso online è destinato agli amministratori di condominio e, previo superamento dell’esame finale, permetterà ai corsisti di acquisire 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento annuale obbligatorio.

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