
L’anagrafe condominiale è un documento molto importante poiché contiene tutti i dati dei singoli condomini nonché quelli relativi alle singole unità immobiliari di un edificio.
L’anagrafe condominiale è stata introdotta nel 2012 con la legge di Riforma del Condominio ed è un registro obbligatorio che deve essere compilato e conservato dall’amministratore di condominio.
A tal proposito, da un punto di vista normativo, l’art. 1130 del codice civile, rubricato “Attribuzioni all’amministratore”, stabilisce che:
L’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Si evince, quindi, che all’interno dell’anagrafe condominiale l’amministratore dovrà riportare i seguenti dati:
- le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio;
- i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Lo scopo di questo registro è quello di consentire all’amministratore di lavorare e svolgere i propri adempimenti in modo più semplice e veloce, soprattutto quando è necessaria una comunicazione diretta con i singoli condòmini.
Dal canto loro, i condòmini, così come prevede la norma sopracitata, hanno l’obbligo di comunicare all’amministratore, in forma scritta, ogni variazione dei dati entro 60 giorni.
È utile sapere anche che ogni condomino ha il diritto di prendere visione dell’anagrafe condominiale e l’amministratore non può assolutamente negare tale possibilità, pena una revoca del mandato per giusta causa.
Difatti, l’art. 1129 del codice civile evidenzia che l’amministratore ha il dovere di conservare i documenti relativi al condominio, quindi anche l’anagrafe condominiale e, inoltre, stabilisce che l’amministratore ha l’obbligo di comunicare il locale ove si trova il registro, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prendere visione gratuitamente e ottenere, previo rimborso della spesa, una copia da lui firmata.
Per quanto concerne la compilazione dell’anagrafe condominiale, generalmente l’amministratore di condominio invia una scheda ai condòmini finalizzata alla compilazione dei dati richiesti da inserire nel registro. A quel punto i destinatari dovranno compilare la scheda in tutte le sue parti e inviarla nuovamente all’amministratore.
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