L’amministratore uscente ha l’obbligo di effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore della documentazione inerente al condominio. Ma quali sono le azioni legali che si possono intraprendere contro il vecchio amministratore in caso di inadempienza?
Uno degli eventi spiacevoli che accade sempre più spesso in ambito condominiale riguarda la mancata consegna dei documenti inerenti la gestione del condominio da parte del vecchio amministratore al nuovo incaricato.
Uno degli adempimenti dell’amministratore di condominio, difatti, riguarda proprio il passaggio di consegne della documentazione tra amministratori, obbligo normato dall’art. 1129 c.c., comma 8, il quale dispone che:
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Inoltre, data l’assimilazione al mandato con rappresentanza, come stabilito dall’art. 1173 c.c. “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, ciò significa che l’amministratore è obbligato a restituire tutta la documentazione necessaria ricevuta a causa dell’esercizio del suo mandato.
La mancata disponibilità dell’amministratore uscente a fornire tutta la documentazione necessaria al nuovo amministratore porta, chiaramente, ad un grave danno e pregiudizio che si ripercuoterebbe sui condomini e sul condominio. Difatti, se non vi è il passaggio di consegne, l’amministratore incaricato non sarà nelle condizioni di quantificare la liquidità del condominio, non avrà contezza dei crediti e dei debiti e, di conseguenza, non potrà redigere il bilancio, non avendo contezza delle entrate e delle uscite precedenti.
Di fronte ad una mancata consegna dei documenti, il nuovo amministratore può, per prima cosa, diffidare il suo predecessore attraverso l’invio di pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, dando un termine di 15 giorni per la restituzione di tutta la documentazione necessaria. La diffida è molto importante anche per poter richiedere eventualmente il risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore.
Per ottenere la restituzione dei documenti, il nuovo amministratore potrà, inoltre, agire in altri due modi. Il primo strumento che ha a disposizione è quello di procedere con un ricorso in via d’urgenza (ex art. 700 del codice di procedura civile), il quale permette, nel giro di qualche mese, di ottenere un provvedimento giudiziale che condanni l’amministratore precedente alla restituzione di tutti i documenti richiesti completando il passaggio di consegne con conseguente addebito delle spese processuali. Il secondo modo è quello di richiedere un decreto ingiuntivo il quale verrà notificato all’ex amministratore. Quest’ultimo avrà 40 giorni a disposizione per consegnare i documenti oppure fare opposizione.
Nel caso in cui, nonostante i provvedimenti intrapresi, l’amministratore uscente continua a comportarsi in modo inadempiente, il condominio potrà decidere di procedere presentando una denuncia all’Autorità giudiziaria affinché si possa procedere penalmente contro l’amministratore. È bene sottolineare, infatti, che l’amministratore che non riconsegna i documenti al termine del proprio incarico rischia di essere condannato per il reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 del codice penale.
Oltre alla condanna penale, l’amministratore inadempiente rischia anche di essere condannato a risarcire i danni al condominio per inadempienza contrattuale, qualora il condominio dimostri di aver subito dei danni a causa della ritardata o mancata consegna dei documenti.
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