Il codice civile all’articolo 1129 contempla diversi casi di revoca di un amministratore di condominio: motivata o immotivata, giudiziale per gravi irregolarità e giudiziale. In generale il codice dispone che la revoca possa essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea. I condomini possono sempre decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto.
Per quanto concerne la procedura, occorre che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. L’omessa convocazione dell’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare la revoca giudiziale (art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.).
La revoca dell’amministratore può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condominio così come contemplato dall’articolo 1129, comma 11, del codice civile in cui si elencano i casi: se l’amministratore non ha informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.), se l’amministratore non ha reso il conto della sua gestione, se l’amministratore ha commesso gravi irregolarità. L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall’assemblea (art. 1129, comma 13, c.c.). Proprio in quest’ultimo caso sempre il codice indica quelle che sono le gravi irregolarità.
- L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
- l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità);
- l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129.
Con il riconoscimento per legge della professione (legge numero 220 del 2012) e con l’obbligo della formazione professionale continua, i famosi 15 crediti formativi da effettuarsi entro l’8 di ottobre di ogni anno, può accadere che un amministratore non sia in regola e che i condomini lo scoprano e decidano di richiedere il sollevamento dall’incarico.
Esistono infine le cosiddette gravi irregolarità fiscali come il caso in cui l’amministratore non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale, in questo caso il singolo condomino può innanzitutto chiedere la convocazione di assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato poi potrà comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.