Negli edifici provvisti di ascensore, una delle questioni che ci si trova ad affrontare riguarda la ripartizione delle spese condominiali per la manutenzione. Approfondiamo di seguito la tematica.
In ambito condominiale, la ripartizione delle spese è normata dall’art. 1123 del codice civile, il quale stabilisce che:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Per quanto concerne, in modo più specifico, la ripartizione delle spese destinati agli interventi di manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, l’art. 1124 del codice civile stabilisce che:
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Soffermandoci sull’ultimo articolo citato, la prima cosa che salta all’occhio è che non viene fatto un distinguo tra le spese di manutenzione ordinaria e le spese di manutenzione straordinaria, pertanto va da sé che i criteri di ripartizione delle spese siano validi sia per gli interventi ordinari che per quelli straordinari. La distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria è però necessaria per comprendere i poteri dell’assemblea e quelli dell’amministratore di condominio, poiché per la manutenzione ordinaria dell’ascensore, l’amministratore può agire autonomamente, mentre per la manutenzione straordinaria è necessaria la delibera dell’assemblea.
Tornando ai criteri di ripartizione delle spese relative agli ascensori, salvo che vi sia un regolamento condominiale che stabilisca un criterio di ripartizione diverso, le spese relative all’ascensore dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini che vengono serviti dall’impianto e la ripartizione verrà fatta per metà in base al valore degli immobili e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
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