
La Riforma Cartabia introduce, tra le varie modifiche, alcune novità che riguardano il ruolo dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione condominiale. Approfondiamo la questione.
In queste settimane si sta parlando molto di come la Riforma Cartabia, ovvero la riforma della giustizia prevista dal d.lgs. 149/2022, tra le varie modifiche previste nell’ambito della giustizia, abbia modificato anche i poteri inerenti alla figura dell’amministratore di condominio riguardo la mediazione condominiale.
Per comprendere il motivo per cui, tra i vari interventi previsti di riforma del processo civile e penale, alcuni impattano in termini di responsabilità sul ruolo dell’amministratore di condominio nell’ambito della mediazione, è utile evidenziare che attualmente le procedure di mediazione condominiale sono tra le più lunghe e complesse, difatti si stima che abbiano una durata media di circa sei mesi e, nella maggioranza dei casi, si concludono con esito positivo solo nella minoranza dei casi.
Ciò ha portato il legislatore a riconoscere all’amministratore di condominio un ruolo molto più autonomo attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter che va ad arricchire la normativa dedicata alla mediazione civile e commerciale contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nello specifico, l’art. 5-ter che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2023 e che va ad integrarsi al preesistente art. 71 quater delle disposizioni attuative del codice civile, prevede che:
L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
L’art. 71 quater disp. att. c.c. è stato, inoltre, modificato con l’abrogazione dei commi secondo, quarto, quinto e sesto, mentre il terzo comma è stato modificato e prevede che:
le parole «previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».
Pertanto, ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le precedenti disposizioni, ovvero quelle anteriormente vigenti, mentre per i procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023, si applicano le nuove disposizioni previste dal D.lgs. n. 149/2022.
In base alla nuova normativa, quindi, l’amministratore di condominio potrà partecipare al procedimento di mediazione anche in assenza della delibera assembleare, la quale verrà casomai interpellata in un secondo momento, quindi nel caso di una proposta conciliativa del mediatore o nel caso in cui emerga un accordo di conciliazione.