Balcone condominiale: quali sono le regole per l’arredo?

Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio può decidere di arredare ed abbellire il balcone a proprio piacimento, ma a patto che rispetti alcune condizioni.

In un condominio, il balcone è una parte di proprietà esclusiva dell’appartamento, pertanto, a meno che non vi siano particolari divieti imposti dai singoli regolamenti condominiali, il proprietario ha la facoltà di allestire o arredare il balcone a proprio piacimento.

A proposito di balconi, è doveroso innanzitutto chiarire la distinzione tra le due categorie di balconi, ovvero il balcone aggettante e il balcone incassato. Il balcone aggettante è quel tipo di balcone che sporge rispetto ai muri perimetrali, si tratta infatti di un prolungamento dell’unità immobiliare corrispondente e, naturalmente, appartiene in via esclusiva al proprietario dell’appartamento.

Il balcone incassato, invece, è quel tipo di balcone che non sporge rispetto ai muri perimetrali, difatti è parte integrante del solaio interpiano. Questo, quindi, non è altro che un prolungamento dell’appartamento il quale, però, termina con un’apertura sulla facciata dell’edificio. Inoltre, a differenza di quello aggettante, il balcone incassato permette una maggiore privacy, visto che non è visibile dall’esterno dell’edificio.

Per quanto concerne la possibilità di arredo delle due tipologie di balconi, il proprietario ha la possibilità di abbellire il proprio balcone come desidera, ma deve sempre tener conto del decoro architettonico dell’edificio. Pertanto, il principio da seguire è quello di arredare il proprio balcone senza ledere l’estetica del palazzo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda quelle unità immobiliari che hanno dei balconi sia sulla facciata principale che su quella posteriore dell’edificio. Chiaramente, i due balconi potranno essere usati e arredati diversamente, ad esempio, rispetto a quello principale, è naturale utilizzare il balcone sulla facciata posteriore per riporre utensili e attrezzi destinati alla cura della casa.

In linea generale, oltre al decoro architettonico, è importante che il proprietario che intende arredare il proprio balcone faccia attenzione anche alla sicurezza. Ad esempio, nel posizionare un armadio o una lampada da esterno o, ancora, dei vasi, è importante accertarsi che questi siano ben ancorati, in modo che non rechino alcun danno agli altri condòmini o a terzi.

Per quanto riguarda il posizionamento di piante, fiori o piccoli alberi, questi svolgono sicuramente una funzione decorativa per l’edificio, pertanto non recano danno al decoro architettonico dell’edificio, ma anche in questo caso è importante posizionarli in modo che non rechino danno in termini di sicurezza, ma anche in modo che non rechino fastidi agli altri condòmini durante l’annaffiamento. In caso contrario, il proprietario potrebbe andare incontro ad una condanna penale.

Il proprietario del balcone, infatti, è sempre responsabile civilmente dei danni arrecati a persone o cose, pertanto è tenuto a rispondere dei problemi causati, a meno che non si tratti di caso fortuito, il quale andrà comunque provato.

Per quanto concerne gli stendini per i panni, a meno che non vi sia un esplicito divieto all’interno del regolamento condominiale, in linea generale è possibile posizionare uno stendino sul balcone, a maggior ragione data la sua natura temporanea.

Ad ogni modo, il regolamento condominiale può vietare comunque di posizionare beni sui propri balconi, pertanto, se è presente questa clausola, tutti i condòmini sono tenuti a rispettarla. Chiaramente il regolamento dovrà essere di tipo contrattuale e non assembleare, in quanto, solo il regolamento condominiale contrattuale può limitare il diritto di proprietà del singolo.

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