Bacheca condominiale: come si utilizza?

bacheca condominiale

Quando si parla di bacheca condominiale, non è raro che l’amministratore si chieda come gestirla al meglio e quali siano le informazioni che vanno comunicate attraverso questo mezzo. Facciamo un po’ di chiarezza.

La bacheca condominiale è il mezzo utilizzato dall’amministratore per comunicare ai suoi condòmini i vari sviluppi della sua gestione dell’edificio. Solitamente collocata nell’androne o nelle scale condominiali, l’installazione della bacheca viene stabilita dall’assemblea o dal regolamento contrattuale predisposto dal costruttore dell’edificio.

Il compito dell’amministratore è, quindi, quello di gestire e mantenere la bacheca, veicolando informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e a terzi. Lo scopo della bacheca è quello di mantenere la trasparenza su determinate informazioni importanti inerenti alla vita condominiale.

Sulla bacheca, inoltre, devono essere affissi anche i dati anagrafici, professionali e i recapiti dell’amministratore stesso, così come anche il periodo di assenza o vacanza ed i riferimenti da contattare nel caso di urgenza.

Le altre informazioni che si possono trovare sulla bacheca sono i contatti telefonici degli artigiani che possono intervenire nel caso in cui vi fosse la necessità, le notizie relative agli interventi condominiali, gli orari di pulizia o i giorni e gli orari inerenti alla raccolta differenziata e i periodi di sospensione dei servizi, come l’acqua o l’energia elettrica, da parte delle aziende fornitrici.

Nel caso in cui sia stata già preventivamente notificata a tutti i condòmini, può essere apposta in bacheca anche la convocazione dell’assemblea, ma nel caso di un rinvio, quest’ultimo va comunicato con le stesse forme prescritte per la convocazione, quindi non è sufficiente apporlo in bacheca.

Di contro, è decisamente vietato affiggere in bacheca tutte quelle informazioni contenenti i dati personali dei condomini. A questo proposito, è necessario usare una particolare attenzione sull’affissione in bacheca dei nominativi di condomini morosi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.39986/2014, ha precisato che:

la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri.

A questo proposito, il Garante della Privacy ha escluso totalmente la possibilità che l’amministratore possa pubblicare in bacheca i dati e le generalità dei condòmini morosi, così come non può comunicare l’entità del debito. La violazione della privacy di un condomino da parte dell’amministratore, espone quest’ultimo a una sanzione amministrativa e ad un’azione di risarcimento danni.

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